AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996, n. 175 del 27 luglio 1996 e n. 225 del 25 settembre 1996). Art. 1. Interventi finanziari 1. Fermi gli impegni gia' previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o piu' aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o piu' banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli. 2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie. 3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro e' determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalita' del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali. 4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio. 5. La Banca d'Italia puo' disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficolta'. 6. Gli eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1. Riferimenti normativi: - Il testo completo dell'art. 1 del D.L. n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il seguente: "Art. 1. (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati. 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. 3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti. 6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in societa' per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi. 7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonche' per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti. 7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni. 7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e sostituito dai seguenti: 'Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformita' della delibera alla direttive e' accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa, decorso tale termine la conformita' si intende accertata'". - Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) e' il seguente: "Art. 13 (Partecipazioni). - 1. L'acquisto o la cessione di azioni delle societa' conferitarie deve avvenire in conformita' a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente. 2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle societa' conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruita' del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto. 3. Le cessioni al pubblico di azioni delle societa' conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle societa', riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse e' soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 483/1993 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 10. - 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia puo' disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi. 2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non puo' eccedere il 17,5 per cento della raccolta. 3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa: a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva; b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2; c) le modalita' di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate; d) le penalita' da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali. 4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto. 5. La Banca d'Italia puo' prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria. 6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. 7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo".