AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163,
27 maggio 1996,  n.  293,  e  26  luglio  1996,  n.  394".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  122
del 27 maggio 1996, n. 175 del  27  luglio  1996  e  n.  225  del  25
settembre 1996).
                               Art. 1.
                        Interventi finanziari
  1.  Fermi gli impegni gia' previsti da altre leggi, il Ministro del
tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o piu' aumenti del capitale
del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento  finanziario  di
una  o  piu'  banche  ed  altri  investitori  istituzionali ovvero in
presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  al
fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.
  2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori
istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito
subordinato,   anche   convertibile,   ovvero  di  partecipazione  al
capitale,  anche  attraverso  aumenti  di  capitale   riservati   con
emissione  di  azioni  di  risparmio  o  privilegiate,  eventualmente
convertibili in azioni ordinarie.
  3. L'ammontare degli aumenti di capitale da  parte  del  Tesoro  e'
determinato  con  decreti  del Ministro del tesoro tenuto conto delle
finalita' del presente  decreto  e  degli  impegni  finanziari  delle
banche e degli altri investitori istituzionali.
  4.  Per  la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e
3, il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  a  stipulare  accordi  di
sindacato  per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione
sull'acquisto  della  partecipazione   del   Tesoro,   acquistare   a
trattativa  diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco
di Napoli o diritti di opzione sulle  stesse  anche  in  deroga  alle
norme   di   contabilita'   di  Stato  e  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
all'articolo 13 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356.
L'offerta  di  acquisto  deve  avere ad oggetto, almeno alle medesime
condizioni, anche le azioni di risparmio.
  5.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  lo  svincolo  della  somma
depositata  dal  Banco  di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di
cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine  di
facilitare il superamento della situazione di difficolta'.
  6.  Gli  eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati
ad aumenti di capitale, vengono imputati  al  capitale  dopo  che  si
siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma
1.
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  completo dell'art. 1 del D.L. n. 332/1994,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  474/1994
          (Norme  per  l'accelerazione delle procedure di dismissione
          di partecipazioni dello Stato  e  degli  enti  pubblici  in
          societa' per azioni) e' il seguente:
             "Art.    1.    (Modalita'    delle   dismissioni   delle
          partecipazioni  azionarie  dello   Stato   e   degli   enti
          pubblici).  - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
          sulla contabilita' generale dello Stato  non  si  applicano
          alle  alienazioni  delle partecipazioni dello Stato e degli
          enti pubblici in societa'  per  azioni  e  ai  conferimenti
          delle  stesse  societa'  partecipate,  nonche' agli atti ed
          alle operazioni complementari e strumentali  alle  medesime
          alienazioni  inclusa la concessione di indennita' e manleva
          secondo la prassi dei mercati.
             2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma  1
          viene  effettuata  di  norma  mediante  offerta pubblica di
          vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n.  149,
          e  relativi  regolamenti  attuativi;  puo'  inoltre  essere
          effettuata mediante cessione delle  azioni  sulla  base  di
          trattative  dirette  con  i  potenziali  acquirenti  ovvero
          mediante il ricorso ad entrambe  le  procedure.  La  scelta
          della  modalita'  di  alienazione e' effettuata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto   con  i  Ministri
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          bilancio e della programmazione economica.
             3.  In  caso  di cessione mediante trattativa diretta di
          partecipazioni  in  societa'  controllate  direttamente   o
          indirettamente  dallo Stato, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          del  tesoro,  d'intesa  con  i Ministri dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e  del  bilancio  e   della
          programmazione   economica,   ovvero,   per   le   societa'
          controllate  indirettamente,  con deliberazione dell'organo
          competente, possono essere individuate le societa'  per  le
          quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti
          di  riferimento,  la  cessione  della  partecipazione  deve
          essere  effettuata  invitando  potenziali  acquirenti,  che
          presentino  requisiti  di idonea capacita' imprenditoriale,
          ad  avanzare,  agendo  di  concerto,  offerte   comprensive
          dell'impegno,  da  inserire  nel  contratto di cessione, di
          garantire, mediante accordo fra i  partecipanti  al  nucleo
          stabile,  determinate  condizioni finanziarie, economiche e
          gestionali. Il contratto puo' altresi'  prevedere,  per  un
          periodo   determinato,   il   divieto   di  cessione  della
          partecipazione, il divieto di cessione  dell'azienda  e  la
          determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
          sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di
          cessione  e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
          nonche'   le   eventuali   modificazioni,   devono   essere
          depositati,  entro  quindici  giorni,  presso l'ufficio del
          registro  delle  imprese  nella   cui   circoscrizione   e'
          stabilita  la  sede  sociale della societa' e devono essere
          pubblicati nei successivi quindici giorni  per  estratto  a
          cura   della   societa'  su  due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale.
             4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo  stabile
          sia   presente   il   Ministro   del  tesoro,  questi  puo'
          riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
          al comma 3, il diritto di prelazione nel caso  di  cessione
          della partecipazione.
             5.  Il  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
          del bilancio e della  programmazione  economica  e  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          per quanto concerne le  partecipazioni  del  Ministero  del
          tesoro,   e   gli   altri   enti   pubblici   per  le  loro
          partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione
          delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
          di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni  di
          conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla
          direttiva  92/50/CEE  del  Consiglio, del 18 giugno 1992, a
          societa'  di  provata  esperienza  e  capacita'   operativa
          nazionali  ed  estere,  nonche'  a  singoli  professionisti
          iscritti da almeno cinque anni negli  albi  previsti  dalla
          legge   incarichi   di   studio,  consulenza,  valutazione,
          assistenza  operativa,   amministrazione   di   titoli   di
          proprieta'  dello  Stato  e  direzione  delle operazioni di
          collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato
          operazioni strumentali  e  complementari,  fatte  salve  le
          incompatibilita'  derivanti  da  conflitti d'interesse. Gli
          incarichi di valutazione  non  possono  essere  affidati  a
          societa'  di  revisione  che  abbiano  svolto  incarichi di
          consulenza in favore delle societa' di cui al comma  1  nei
          due  anni  precedenti  la  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto. I compensi e le  modalita'  di  pagamento
          degli  incarichi  di  cui  al  presente comma devono essere
          previamente stabiliti dalle parti.
            6.  Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per
          la dismissione delle partecipazioni  da  essi  detenute  in
          conformita'  con le norme vigenti in materia di dismissioni
          di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali
          criteri e procedure devono essere trasmessi entro  sessanta
          giorni  dalla  adozione  al  Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica.  I  proventi  delle  dismissioni
          delle  partecipazioni  degli  enti pubblici in societa' per
          azioni sono destinati, in via prioritaria,  alla  riduzione
          dell'indebitamento finanziario degli enti stessi.
             7.   Il   Ministro  del  tesoro,  con  proprio  decreto,
          stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le
          dismissioni  delle  partecipazioni  deliberate  dagli  enti
          conferenti  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo
          20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti
          in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato,
          nonche' per l'utilizzo dei relativi  proventi,  che  devono
          essere  impiegati  secondo  criteri di diversificazione del
          rischio degli investimenti.
             7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5,  e  gli
          articoli  19,  20  e 21 del decreto legislativo 20 novembre
          1990, n.  356, e successive modificazioni.
             7-ter. Il primo periodo  del  comma  4  dell'articolo  1
          della  legge  26  novembre  1993,  n. 489, e sostituito dai
          seguenti: 'Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma  2,
          della   legge  30  luglio  1990,  n.    218,  e  successive
          modificazioni,  non   costituisce   realizzo   per   l'ente
          conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito
          dei  conferimenti,  qualora  il  trasferimento stesso venga
          deliberato  dall'ente,  secondo  direttive   di   carattere
          generale   emanate   dal   Ministro   del   tesoro  per  la
          diversificazione  del  rischio   degli   investimenti.   La
          conformita'  della delibera alla direttive e' accertata con
          decreto del Ministro del tesoro  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della delibera stessa, decorso tale termine la
          conformita' si intende accertata'".
             - Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs.  n.  356/1990
          (Disposizioni  per  la ristrutturazione e per la disciplina
          del gruppo creditizio) e' il seguente:
             "Art. 13 (Partecipazioni). - 1. L'acquisto o la cessione
          di azioni delle  societa'  conferitarie  deve  avvenire  in
          conformita'  a delibere del consiglio di amministrazione, o
          di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale,
          o altro organo equivalente.
             2. La delibera dell'ente che dispone  l'acquisto  ovvero
          la  cessione  di quote pari o superiori all'1 per cento del
          capitale  delle  societa'   conferitarie   deve   indicare,
          rispettivamente,  il  prezzo massimo e il prezzo minimo e i
          criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve
          essere trasmessa ad  una  societa'  di  revisione  iscritta
          all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruita'
          del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art.
          4, comma 2, del suddetto decreto.
             3.  Le  cessioni  al  pubblico  di azioni delle societa'
          conferitarie  devono  essere  effettuate  mediante  offerta
          pubblica  di vendita; possono essere liberamente effettuate
          le  cessioni  in  borsa  di  azioni  quotate   nel   limite
          complessivo  dell'1  per cento del capitale delle societa',
          riferito all'arco degli ultimi dodici mesi.  Il  ricorso  a
          procedure   diverse   e'  soggetto  ad  autorizzazione  del
          Ministro del tesoro".
             -  Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.   483/1993
          (Disciplina  del  conto  intrattenuto  dal Tesoro presso la
          Banca d'Italia per il  servizio  di  tesoreria  e  modifica
          della  disciplina  della  riserva  obbligatoria  degli enti
          creditizi) e' il seguente:
             "Art. 10. - 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca
          d'Italia   puo'   disporre   che   gli    enti    creditizi
          costituiscano,  a  fronte  della  raccolta  effettuata, una
          riserva mediante versamento di  contante  presso  la  Banca
          stessa.  Resta  comunque  esclusa  da  qualsiasi obbligo di
          riserva la raccolta effettuata  attraverso  l'emissione  di
          obbligazioni  e  certificati  di  deposito  aventi scadenza
          originaria non inferiore a diciotto mesi.
             2. L'ammontare della riserva prevista dal  comma  1  non
          puo' eccedere il 17,5 per cento della raccolta.
             3.  Con  provvedimento  di  carattere  generale la Banca
          d'Italia fissa:
               a)   gli   aggregati   da    considerare    ai    fini
          dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;
               b)  la  misura  delle  aliquote,  per  il  computo  di
          riserva, anche differenziabile per tipologie  di  raccolta,
          fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;
                c)  le  modalita'  di  assolvimento dell'obbligo e di
          movimentazione delle somme depositate;
               d) le  penalita'  da  applicare  per  le  inadempienze
          all'obbligo  di  versamento, entro una misura non eccedente
          il  tasso  base  sulle  anticipazioni  a   scadenza   fissa
          maggiorato di 10 punti percentuali.
             4.  Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde
          una  remunerazione  determinata  dalla  Banca  stessa,  con
          provvedimento  di  carattere  generale,  tenendo  conto del
          livello medio dei tassi di compenso pagati sulla  raccolta,
          nonche'  delle aliquote determinate a norma del comma 3. La
          misura della remunerazione, differenziabile per le  diverse
          tipologie  di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso
          ufficiale di sconto.
             5. La Banca d'Italia puo' prevedere lo svincolo parziale
          o totale delle somme  depositate  per  gli  enti  creditizi
          sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.
             6.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  generali o
          particolari impartite dalla Banca  d'Italia  in  attuazione
          del  presente  articolo,  si applicano gli articoli 33 e 34
          del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.
             7. Le  disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in
          materia  di  riserva  obbligatoria  ai  sensi dell'art. 32,
          primo comma, lettera f), del regio decreto-legge  12  marzo
          1936,  n.  375 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
          marzo  1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano
          ad  applicarsi  fino  a  quando  non  siano  modificate   o
          sostituite  in  applicazione  delle previsioni del presente
          articolo".